Lo Statuto

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituita l’Associazione delle scuole autonome, equiparate e convenzionate dell’infanzia denominata «Federazione Provinciale Scuole Materne» - F.P.S.M. - con sede in Trento. 

In alto

Articolo 2 - Natura

La Federazione Provinciale Scuole Materne è un'Associazione degli Enti gestori delle scuole autonome, equiparate e convenzionate dell'infanzia operanti nella provincia di Trento con fini di educazione integrale e armonica del bambino secondo una concezione dell'uomo come persona e una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.

L'Associazione è inoltre un’organizzazione di rappresentanza sindacale autonoma, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro, persegue i fini di cui all'art. 3 seguente operando secondo un proprio modello di politica scolastica nel rispetto e per la tutela dell'autonomia statutaria degli Enti gestori associati.

In alto

Articolo 3 - Fini

Nel quadro di un proprio modello istituzionale, pedagogico e organizzativo conforme all'autonomia statutaria degli Enti associati e alla propria peculiare autonomia associativa, la Federazione persegue i seguenti fini:

a) concorrere a definire e promuovere il progetto storico e pedagogico delle comunità scolastiche associate, ordinato alla promozione e allo sviluppo di una cultura educativa e scolastica rispondente ai bisogni e ai valori delle stesse comunità e della più ampia società civile;

b) promuovere l'elaborazione e la realizzazione del modello istituzionale, pedagogico e organizzativo della scuola dell'infanzia, conforme ai principi di cui al precedente art. 2;

c) definire e promuovere la “scuola autonoma della comunità” come principio regolativo delle scuole equiparate dell'infanzia, elaborando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della partecipazione e delle realtà associative;

d) promuovere e sviluppare il ruolo delle scuole equiparate dell'infanzia come istituzioni e organizzazioni educative autonome della comunità, sostenendo e assistendo gli Enti gestori nell'adempimento del servizio scolastico;

e) incentivare l'appartenenza consapevole e la collaborazione attiva di ogni scuola all'Associazione;

f) elaborare una politica scolastica rispondente ai fini sopra menzionati e alla realtà istituzionale, sociale, giuridica, legislativa ed economica di contesto;

g) svolgere le funzioni e le attività volte a tutelare e promuovere gli interessi sindacali dei propri associati in ogni sede.

Per il raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà dotarsi di beni mobili e immobili, assumere mutui, finanziamenti e prestiti. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e salvi i limiti di legge, potrà anche partecipare ad altre associazioni, comitati, imprese, enti o Società sia mutualistiche che commerciali. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Scuole Materne - F.I.S.M. - con sede a Roma. Con la stessa stabilisce, anche nell'ambito di più ampi rapporti istituzionali e scientifici con Enti diversi, opportuni rapporti di collaborazione nel quadro di comuni interessi e obiettivi di politica scolastica e di impegno scientifico come definiti nel presente Statuto. In tale prospettiva l'Associazione è impegnata a svolgere un ruolo specifico in relazione alla propria peculiare realtà.

In alto

Articolo 4 - Servizi

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione svolge i seguenti servizi:

a) fornire agli Enti associati interventi e assistenza sul piano culturale, pedagogico - didattico, scientifico - interdisciplinare, legale, sociale e gestionale, per lo svolgimento integrale e aggiornato del loro servizio scolastico;

b) provvedere ai compiti e ai servizi di funzionamento e di organizzazione della scuola, di cui alla normativa provinciale vigente in materia ivi compresi quelli di consulenza pedagogico-didattica, amministrativa e tecnica, quelli per l'aggiornamento del personale nonché quelli inerenti alla ricerca, all'innovazione e alla sperimentazione;

c) dotare le scuole associate di specifici “programmi pedagogico-didattici” elaborati in conformità ai fini di cui alle lettere a - b - c - d dell'articolo 3 precedente, per consentire alle scuole gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale vigente in materia in ordine agli orientamenti per le attività educative, e con l'obiettivo della più ampia fruizione e collaborazione sul piano scientifico e della politica scolastica;

d) promuovere l'adeguamento delle scuole associate alle disposizioni delle norme vigenti, svolgendo altresì compiti di verifica;

e) svolgere funzioni e compiti direttivi, di programmazione, di coordinamento, di promozione, di studio, di ricerca, di sperimentazione, di innovazione, di documentazione e di diffusione in ordine ai problemi e ai piani di intervento di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, avvalendosi attraverso convenzioni, accordi e idonei rapporti anche della collaborazione con università, istituti di cultura e di ricerca, con Enti e privati, realizzando a tale scopo le iniziative occorrenti;

f) promuovere, organizzare e curare la qualificazione professionale e la formazione permanente degli operatori della scuola dell'infanzia;

g) fornire consulenza amministrativa e legale e informazioni al personale scolastico;

h) svolgere azione di coordinamento e potenziamento degli Enti associati, anche utilizzando l'istituto della delega, per compiti di particolare impegno e complessità, proponendo per gli stessi Enti gli opportuni aggiornamenti strutturali, regolamentari e funzionali;

i) promuovere e sostenere la qualificazione e la formazione permanente dei componenti gli organi gestionali;

l) svolgere ogni azione e iniziativa in ordine al piano legislativo e della politica scolastica in ottemperanza ai fini di cui all'art. 3 precedente;

m) tutelare gli interessi delle scuole e rappresentarle, su specifica richiesta, presso Autorità e Istituzioni;

n) realizzare strutture di servizio e di collegamento idonee al pieno svolgimento dei servizi precedentemente indicati;

o) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza delle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento attraverso la stipula di appositi accordi e contratti collettivi di lavoro di categoria.

Per una più funzionale organizzazione dei servizi e una più efficace partecipazione alla loro gestione vengono costituiti circoli di coordinamento aventi dimensione e collocazione rispondenti a criteri di funzionalità, di omogeneità storico - culturale - territoriale e di rappresentatività. Il numero e le competenze dei circoli sono determinati dal Consiglio Direttivo.

In alto

Articolo 5 - Soci

Possono far parte dell’Associazione gli Enti gestori di scuole autonome, equiparate e convenzionate dell’infanzia della provincia di Trento che accettino il presente Statuto. 
Circa l’ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo.
Ogni Ente associato è altresì tenuto al rispetto delle decisioni degli organi sociali, al versamento della quota annuale, all’attiva partecipazione alla vita sociale nei termini stabiliti dallo Statuto. 
L’impegno associativo ha validità quinquennale e decorre dalla data di ammissione. Tale periodo si intende rinnovato per eguale durata ove tre mesi prima della scadenza l’Ente associato non abbia presentato per iscritto al Presidente dell’Associazione domanda di recesso. 
L’inadempienza degli obblighi associativi comporta l’esclusione - ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei probiviri - del socio inadempiente.

In alto

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili e dalle attrezzature acquisite.

In alto

Articolo 7 - Organi

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti
- il Collegio dei probiviri.

In alto

Articolo 8 - Assemblea

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione ed è costituita dai rappresentanti legali e loro delegati membri del consiglio dell’Ente gestore, di ciascuna scuola associata, in misura di uno per scuola, e dai componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

In alto

Articolo 9 - Attribuzioni dell'Assemblea

Le attribuzioni dell’Assemblea sono:
- esaminare e approvare la relazione annuale, le linee di politica scolastica e gli orientamenti programmatici generali dell’Associazione;
- eleggere nominativamente il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 1l;
- nominare i Collegi dei revisori dei conti e dei probiviri;
- approvare entro 5 mesi il bilancio consuntivo dell’esercizio annuale della Associazione coincidente con l’anno scolastico – inizio il 1° settembre e termine il 31 agosto dell’anno successivo – salvo comprovanti impedimenti non imputabili o prevedibili dalla normale gestione;
- determinare la quota associativa annua;
- approvare e modificare lo Statuto;
- decidere circa lo scioglimento dell’Associazione a norma dell’art. 22 del presente Statuto.

In alto

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria dal Consiglio Direttivo una volta all’anno entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci con l’indicazione degli oggetti da trattare. 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno la metà dei soci, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 21. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente dell’Associazione. 
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dallo Statuto. 
Le votazioni possono avvenire - previa costituzione del seggio composto di tre membri eletti - per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, su decisione della stessa Assemblea. 
Di norma le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. 
Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa una delega da socio ad altro socio.
 

In alto

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:
- il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea;
- un rappresentante per ogni circolo di coordinamento eletto dai presidenti o loro delegati, tra i presidenti o tra i membri dei consigli dell’Ente gestore;
- sei membri eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti legali delle scuole associate o nell’ambito di persone particolarmente qualificate nel settore delle scuole dell’infanzia o in settori affini o connessi.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della Federazione scelto dal Presidente, il quale può farsi assistere, durante le riunioni, dai Dirigenti e/o, in accordo con gli stessi, da altri funzionari competenti per la trattazione di determinati argomenti.
Il Segretario, i Dirigenti e i funzionari di cui al presente comma intervengono senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a due membri significativamente accreditati sul piano delle competenze scientifiche e della politica scolastica. Essi intervengono senza diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In alto

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere il Vicepresidente e i tre componenti della Giunta;
- convocare Assemblee ordinarie e straordinarie, fissandone l’ordine dei lavori;
- accettare e radiare soci;
- definire le linee della politica scolastica federale;
- approvare e adottare i «programmi pedagogico-didattici» per la scuola
dell’infanzia, provvedendo altresì ad eventuali aggiornamenti del testo;
- esaminare e approvare i programmi generali annuali dell’Associazione e il bilancio  preventivo;
- esaminare e approvare la relazione annuale e il bilancio consuntivo da sottoporre   all’Assemblea;
- proporre all’Assemblea eventuali modifiche del presente Statuto a norma dell’art.   21 dello stesso;
- deliberare l’assunzione e la nomina del personale;
- determinare il numero, le strutture e le competenze dei circoli di coordinamento a   norma dell’art. 4 del presente Statuto;
- definire le linee, le proposte e i provvedimenti per gli adempimenti relativi agli   interessi istituzionali e gestionali degli Enti associati e propri;
- coordinare l’attività degli Enti associati, vagliandone la corrispondenza con i fini e   gli obiettivi federali e con le disposizioni di legge;
- dirimere eventuali controversie e contestazioni tra Enti associati;
- stabilire le deleghe per la Giunta, determinando altresì i limiti di impegno   finanziario;
- accettare lasciti, donazioni e decidere di stare in giudizio;
- formulare l’ordine del giorno per l’eventuale scioglimento dell’Associazione a   norma dell’art. 22 del presente Statuto. 
Su temi particolarmente rilevanti nella vita dell’Associazione, possono essere costituite commissioni a carattere consultivo/istruttorio tra i membri del Consiglio Direttivo anche con la cooptazione di persone qualificate nominate dal Consiglio stesso. 
Le commissioni consiliari sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.

In alto

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, oppure quando ne sia richiesta la convocazione da un quarto dei componenti. 
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei consiglieri. 
Le deliberazioni sono valide se raggiungono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
I consiglieri assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati secondo l’ordine delle votazioni assembleari.

In alto

Articolo 14 - Giunta

La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della Federazione scelto dal Presidente, il quale può farsi assistere, durante le riunioni, dai Dirigenti e/o, in accordo con gli stessi, da altri funzionari competenti per la trattazione di determinati argomenti. Il Segretario, i Dirigenti e i funzionari di cui al presente comma intervengono senza diritto di voto.
La Giunta può cooptare un membro significativamente accreditato sul piano delle competenze scientifiche e della politica scolastica. Egli interviene senza diritto di voto.

In alto

Articolo 15 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta è l’organo di amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Svolge altresì le funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.
Predispone la relazione e il piano delle attività annuali ed elabora le linee di politica scolastica e i progetti di programmi da sottoporre al Consiglio.
Predispone i «programmi pedagogico-didattici» per la scuola dell’infanzia e gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Assiste il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, in particolare per la determinazione dell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo. 
Formula proposte, assume iniziative e provvede agli adempimenti diretti alla migliore realizzazione dei programmi dell’Associazione.
Assume le delibere necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi federali, all’impiego/controllo delle risorse finanziare e all’attuazione dei provvedimenti inerenti al personale federale.
In caso di urgenza può deliberare negli ambiti di competenza del Consiglio Direttivo, cui sottoporrà le decisioni alla prima riunione per la ratifica.

In alto

Articolo 16 - Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal Presidente, almeno una volta al mese con apposito ordine del giorno. 
In caso di impedimento del Presidente può essere convocata dal Vicepresidente. 
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono valide se raggiungono la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In alto

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio e ne ha la firma. Promuove e cura i necessari rapporti nell’interesse e secondo le esigenze dell’Istituzione.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta e le Commissioni, curandone la programmazione, la preparazione e la gestione dei lavori.
Promuove e cura la definizione delle linee della politica scolastica federale.
Promuove e cura l’impostazione e la verifica, di natura istituzionale, dei programmi della Struttura federale.
Presiede l’Assemblea. 
Cura l’esecuzione dei provvedimenti degli organi statutari. 
Propone alla Giunta e al Consiglio Direttivo l’assunzione e la nomina del personale.
In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni della Giunta salvo ratifica della stessa alla prima riunione. 
Può delegare al Vicepresidente particolari funzioni o assegnare incarichi specifici per il migliore adempimento dei compiti dell’Associazione. 
In sua assenza o impedimento esercita le funzioni del Presidente il Vicepresidente.

In alto

Articolo 18 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti vigila sull’amministrazione dell’Associazione affinché corrisponda ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; riferisce all’Assemblea in ordine all’azione di controllo espletata; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Il Revisore dei conti e il supplente durano in carica tre anni; sono rieleggibili e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali oppure, se non iscritti, essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione.

In alto

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

Sono attribuiti a tre probiviri nominati dall’Assemblea generale compiti di pacifici componitori di controversie e contestazioni che sorgessero tra Enti associati e l’Associazione. 
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. 
Agli stessi compete di esprimere preliminare parere consultivo in caso di proposte di radiazione di Enti associati.
I membri del collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In alto

Articolo 20 - Rapporti fra Istituzione e Organizzazione federale

Il presente Statuto definisce la struttura istituzionale dell’Associazione e ne regolamenta il funzionamento. 
Istituzione e Organizzazione, ciascuna, nel proprio ambito, operano secondo le proprie specifiche competenze e funzioni in ordine ai medesimi fini statutari.
Il coordinamento a tali fini è diretta responsabilità del Presidente che può avvalersi anche del supporto di consulenze specifiche.

In alto

Articolo 21 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo preventivamente iscritta all’ordine del giorno, con deliberazione dell’Assemblea generale riunita in sessione straordinaria, alla quale partecipino - in proprio o per delega - almeno due terzi degli associati. 
La deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto.

In alto

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di apposita Assemblea con avviso personale a tutti i legali rappresentanti degli Enti associati, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto i quali votano a scheda segreta.
La decisione di scioglimento deve essere proposta con apposito ordine del giorno formulato dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati e deve riportare la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

In alto

Articolo 23 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione è da ripartirsi tra gli Enti associati.

 

 

Lo Statuto originale, approvato dall’Assemblea costitutiva del 16 novembre 1950, è stato emendato dalle Assemblee generali del: 5 giugno 1952, 5 maggio 1955, 9 maggio 1957, 29 maggio 1958, 20 febbraio 1964, 20 gennaio 1979, 16 aprile 1988, 20 gennaio 2001, 18 gennaio 2004, 22 gennaio 2012. La presente stesura è stata approvata dall’Assemblea generale del 21 gennaio 2018.

 

In alto

F.P.S.M.

La Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento è un’istituzione che promuove cura, servizio e innovazione. I differenti e articolati progetti promossi vogliono favorire e sostenere una scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di qualità, di relazioni significative.

Contatti

Federazione Provinciale Scuole Materne
Via Degasperi 34/1
38123 Trento
Tel: 0461 382600
Fax: 0461 911111